Art. 7.
(Funzioni e poteri).

      1. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti:

          a) concorre con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

          b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che siano ad esso rivolti dagli internati e dai detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge;

          c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione od attenuazione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali.

      2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, il Garante dei diritti:

          a) visita, senza necessità di autorizzazione e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli istituti penali per minori, accedendo, senza restrizione alcuna, a qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà;

 

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          b) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

          c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera a) le informazioni e le comunicazioni dei documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera b);

          d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera c), informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti.

      3. Nell'esercizio della funzione indicata al comma 1, lettera c), il Garante dei diritti, previo preavviso ma senza autorizzazione, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale nonché, previo preavviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, alle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza.
      4. I componenti del Garante dei diritti sono tenuti al segreto su quanto acquisito nell'esercizio delle loro funzioni per gli atti coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale.
      5. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il Garante dei diritti informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, affinché questi valuti se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.
      6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

 

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